Cassazione: il logo della pelle, in Italia, è libero. UNIC: “Con all’interno la scritta VERO CUOIO e VERA PELLE è la nostra garanzia di qualità”

È un simbolo che conoscono tutti, in tutto il mondo. È quello della “vacchetta”, il disegno stilizzato della pelle distesa che identifica il materiale con cui è realizzata una suola, una tomaia, una borsa, un divano e qualsiasi altro oggetto o accessorio, ovviamente, in pelle. In virtù di una sentenza della Corte di Cassazione (la 30498/2018), su questo pittogramma ci sono alcune novità da riferire e certi, necessari chiarimenti da fare. Come riporta Il Sole 24 Ore, il giudice della Prima Sezione Civile ha sancito, dopo un iter giunto al Terzo Grado, che il simbolo, in Italia, può essere utilizzato liberamente facendo così decadere la precedente titolarità di UNIC – Concerie Italiane perché “malgrado la stilizzazione, è del tutto sovrapponibile a quello caduto in uso comune e applicato dagli operatori del settore già da inizio ‘900”. Una sentenza che, comunque, non coglie di sorpresa i conciatori italiani. UNIC, infatti, precisa, “con riferimento a questa sentenza, di essere da tempo perfettamente consapevole delle criticità legate a questo simbolo del quale, comunque, l’associazione resta, formalmente, tuttora titolare a livello internazionale”. Ben diverso, spiega UNIC, invece, il valore da attribuire al “marchio figurativo collettivo della pelle con all’interno le diciture VERA PELLE e VERO CUOIO, del quale l’associazione è titolare e che è valido” al punto che la Cassazione l’ha confermato “con questa sentenza, rafforzandone il valore di strumento di tutela e promozione della qualità e conformità legale delle pelli”. Infatti, conclude UNIC, “ogni marchio collettivo, quando viene registrato, porta con sé un regolamento d’uso. Quello correlato alla pelle stilizzata contenente le diciture VERA PELLE e VERO CUOIO prevede che non basti il fatto che il prodotto sia in pelle o cuoio: devono essere rispettati parametri chimico/fisici e normativi, come l’assenza o la presenza di sostanze nocive nei limiti consentiti dalla legge, che, quindi, oltre alla sua natura, comprovano la qualità e la conformità alla legge del materiale”.

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