Che cosa prevede il Decreto Rilancio per le imprese della moda

Che cosa prevede il Decreto Rilancio per le imprese della moda

Ammortizzatori sociali, credito d’imposta per le giacenze, proroga dello stop ai licenziamenti. Sono alcune delle aree di intervento del Decreto Rilancio per le imprese della moda. Il Decreto, convertito in legge con alcune modifiche, è in vigore dal 19 luglio.

Il Decreto Rilancio per le imprese della moda

Gli articoli 68, 70, 70-bis e 71 del Decreto sono dedicati agli ammortizzatori sociali. Come spiega una comunicazione UNIC – Concerie Italiane “i datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario”. Lo strumento ha “una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020”, incrementabili solo a fronte di determinate condizioni. Chi ha “interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 14 settimane”, inoltre, può usufruire di “ulteriori 4 settimane, anche per periodi antecedenti al primo settembre 2020”.

Credito d’imposta sulle giacenze

Proprio a favore delle imprese della filiera della moda, il Decreto Rilancio “prevede il riconoscimento di un credito d’imposta – si legge nel documento UNIC – nella misura del 30%, da applicarsi sull’eccedenza delle rimanenze finali di magazzino del 2020 rispetto alla media del triennio precedente”. Il provvedimento, però, prevede un tetto: “Il credito d’imposta è riconosciuto entro un limite di spesa di 45 milioni di euro e dunque fino all’esaurimento dei fondi”.

 

 

A proposito di licenziamenti

L’articolo 80 della legge di conversione conferma fino al 17 agosto 2020 il blocco dei licenziamenti: sia quelli “individuali per giustificato motivo oggettivo”, che “quelli collettivi”. Ancora fino al 17 agosto 2020 si “modificano i termini complessivi delle procedure previste dalla legge in caso di trasferimento d’azienda in cui sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori”. Che vuol dire? “La durata dei termini previsti – spiega il documento UNIC – per la procedura di comunicazione degli obblighi d’informazione alle rappresentanze sindacali, a carico delle parti private che trattano il trasferimento d’azienda, e di esame congiunto delle informazioni trasmesse, in caso di mancato accordo, non può avere durata inferiore ai 45 giorni”.

Fondo per i marchi storici

Intanto, come integra il Sole 24 Ore, il Decreto Rilancio regola anche le attività del fondo per il salvataggio dei marchi storici. Quello, per intenderci, cui fa ricorso Corneliani. Si prevede la possibilità per lo Stato di entrare nel capitale delle aziende, per salvare stabilimenti e livelli occupazionali. Queste, però devono essere “marchio storico di interesse nazionale”, cioè “impresa produttiva nazionale d’eccellenza storicamente collegata al territorio”, con più di 50 anni di attività continuativa, che abbia fatto richiesta di riscrizone al registro speciale dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

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