Il Consiglio Federale svizzero ha approvato venerdì 7 dicembre un decreto che imporrà, dal 1° marzo 2013, l’etichettatura d’origine per tutte le pellicce, pelli di coniglio comprese (che inizialmente pareva dovessero essere escluse dell’ordinanza), in vendita nel Paese. Sul prodotto o sul suo imballaggio dovranno essere segnalati il nome zoologico dell’animale e la sua nazione di provenienza. Laddove le origini siano multiple, sarà possibile indicare solo l’area geografica. L’etichetta dovrà anche riportare se l’animale è stato cacciato allo stato selvaggio o allevato. Nel primo caso dovrà essere indicato se la sua cattura è avvenuta utilizzando trappole, mentre nel secondo il consumatore dovrà sapere con quali metodi l’animale è stato allevato. Per gli articoli confezionati prima del 7 dicembre, quindi sprovvisti di tutte queste informazioni, è prevista una deroga fino al 28 febbraio 2014.